Cessione di ramo d’azienda e debiti della cedente: l’acquirente risponde in proporzione al valore del ramo ceduto

Il codice civile all’art. 2560, II comma, c.c. prevede che in caso di cessione dell’azienda, l’acquirente risponda in via solidale con il venditore per i debiti inerenti all’esercizio dell’azienda, se essi risultano iscritti nei libri contabili obbligatori.
Si tratta di norma inderogabile, che quindi opera non solo indipendentemente dalla volontà delle parti della compravendita (venditore e acquirente), ma che non può essere evitata da queste ultime nemmeno se nel contratto viene pattuito il contrario o qualcosa di diverso.
Più spesso di quanto non si immagini, infatti, capita di leggere clausole del tipo: “i crediti e i debiti rimangono in capo alla cedente”, oppure “nessuna ulteriore passività all’infuori di quelle espressamente previste dal presente contratto è oggetto di cessione”, etc.

Ma cosa accade quando oggetto della compravendita non è l’azienda, ma un ramo di questa? Ciò si verifica, ad esempio, quando un’impresa abbia diversi punti vendita diretti e intenda cederne uno a terzi; oppure quando oggetto della compravendita sia uno tra i diversi stabilimenti produttivi dell’impresa; oppure quando un’azienda di moda abbia diversi marchi di abbigliamento e intenda cederne uno a terzi unitamente al suo ramo d’azienda. In tutti questi casi (e molti altri ancora) si possono creare non pochi problemi sull’applicabilità dell’art. 2560 cod civ.
Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui l’azienda contragga un mutuo con una banca per l’acquisto di un immobile strumentale. In questo caso è evidente che, se l’immobile rimanesse in proprietà dell’imprenditore e quindi non estrasse nel perimetro del ramo d’azienda ceduto, l’originaria destinazione del mutuo (acquisto immobiliare) sarebbe sufficiente per escludere che l’acquirente del ramo d’azienda debba rispondere del debito nei confronti della Banca.

Si pensi, ora, a un debito contratto nei confronti di una Banca in forza di un contratto di apertura di credito e si consideri il caso in cui un ramo dell’azienda venga ceduto nel momento in cui il credito risulti interamente utilizzato dall’imprenditore: laddove l’impresa abbia tenuto una contabilità separata per il ramo d’azienda, si potrà ritenere che l’art. 2560 cod. civ. debba riferirsi ai debiti risultanti da tale separata contabilità, ma se le scritture contabili fossero uniche e indistinte? Potrà applicarsi il principio dell’art. 2560 cod. civ.?

Il Tribunale di Trento ha chiarito che l’art. 2560 cod. civ. si applica anche alla cessione del ramo d’azienda ma che, in tale caso, non può trovare applicazione per l’intero debito.
L’acquirente risponde dei debiti che trovano riscontro nelle scritture contabili dalla società cedente nel limite della proporzione esistente fra l’intera azienda e il ramo acquistato: «la cessionaria ha acquistato un solo ramo della complessiva azienda facente capo alla cedente, pertanto il credito della banca non può che proporzionarsi al valore della parte di azienda ceduta».
Il caso riguardava proprio l’ipotesi anzidetta: un istituto di credito aveva citato in giudizio la società acquirente di un ramo d’azienda per ottenere da questa, sulla scorta dell’art. 2560 cod. civ., il pagamento di un debito contratto dalla società venditrice in forza di un contratto di apertura di credito in conto corrente in essere al momento della compravendita del ramo stesso.

Il Tribunale di Trento, dopo aver accertato che la cessione riguardava effettivamente un ramo dell’azienda e non l’intera impresa, non potendo stabilire quanto di quel denaro fosse stato utilizzato per il ramo d’azienda e quanto, invece, per la restante impresa, ha individuato la via di uscita nella seguente soluzione: “ancorare l’entità del debito ceduto alla proporzione esistente tra il valore del ramo aziendale ceduto e quello dei beni aziendali residui”, affidando la relativa indagine ad una consulenza tecnica d’ufficio.

La cessionaria del ramo d’azienda, assistita da Scarpellini Naj-Oleari & Associati, ha quindi evitato il pagamento dell’intero debito, riuscendo a ridurre il proprio obbligo a circa il 4% del suo valore.

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