L’affidamento di reparto era espressamente previsto dall’art. 41, co. 14 del D.M. 375/88 ai sensi del quale: “Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate può affidare uno o più di tali reparti, perché li gestisca in proprio, per il periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che sia iscritto nel registro, dandone immediata comunicazione alla Camera di Commercio, al Comune e all’Ufficio I.V.A.”. La norma è stata abrogata ma diverse Leggi Regionali ne hanno fatto proprio il contenuto, anche se rimane piuttosto difficile attribuire all’affidamento di reparto una nozione autonoma e unitaria valida su tutto il territorio.
Una importante sentenza del Tar aiuta a distinguere l’affidamento di reparto dalla locazione di uno spazio commerciale. Per il TAR, infatti,: “A differenza dalla cessione di uno spazio commerciale, l’affidamento di uno dei reparti in cui risulta già organizzato l’esercizio commerciale – comprensivo dei prodotti trattati o delle tecniche di presentazione dei servizio (quindi, merci e personale) – non richiede autorizzazione. Sussiste, infatti, una notevole differenza tra le due fattispecie atteso che il reparto è un quid pluris rispetto allo spazio, poiché comprende e include al suo interno l’elemento soggettivo del personale e quello oggettivo della struttura di vendita ed impiantistica che deficita nella mera gestione dello spazio” (TAR Puglia, Sez. II, 17/10/2001, n. 4372).
Nel caso esaminato il TAR aveva appurato che lo spazio in questione veniva dato in gestione senza personale e senza merci, circostanza questa che ha portato il Tribunale “ad escludere in capo al ricorrente la figura del gestore di reparto commerciale ed a ravvisarvi più propriamente quella del titolare di un esercizio commerciale che a riguardo doveva munirsi di apposita autorizzazione”.
Più complesso è distinguere l’affidamento di reparto dall’affitto del ramo dì azienda. In entrambi, infatti, sussiste quel quid pluris, rispetto allo spazio commerciale, costituito dal personale e dalla struttura, ossia quel “complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa” che rappresenta l’azienda (locali, merci, personale, attrezzature, impianti, ecc). In effetti, dal punto di vista strettamente civilistico non pare sussistere una gran diversità tra le due figure.
Tuttavia alcune differenze possono comunque rinvenirsi: nell’affidamento di reparto l’autorizzazione commerciale resta in capo al titolare dell’esercizio. Inoltre, mentre nel caso dell’affitto di azienda la disciplina commerciale prevede il c.d. “sub ingresso”, ciò non avviene per l’affido di reparto, come precisato anche dalla maggior parte delle leggi regionali. Anche se la forma del contratto è libera, la maggior parte delle leggi regionali dispone che l’affidamento si perfezioni con la comunicazione al Comune e agli altri Enti e Autorità preposti.
In conclusione: proprio perché la regolamentazione dell’affidamento di reparto è contenuta in leggi regionali, prima di stipular un contratto di tal genere è necessario verificare la normativa della Regione ove insiste il reparto, poiché possono sussistere differenze anche importanti tra Regione e Regione da tenere in considerazione.