Processo societario e ammissibilità d’intervento del terzo

 

Sempre più spesso capita di assistere a processi di natura societaria che si svolgono con la partecipazione, originaria o sopravvenuta, di numerose parti. Il primo caso si verifica regolarmente nelle azioni di responsabilità degli amministratori e, più in generale, degli organi sociali, soprattutto quando l’azione viene promossa da una procedura concorsuale. Il secondo si presenta quando una parte chiamata nel processo chiede a sua volta di chiamare in garanzia o in regresso un’altra parte, o quando una persona fisica o giuridica, estranea al giudizio, ha interesse a intervenire in esso per formulare proprie domande o per sostenere quelle di uno dei contendenti.

Il Tribunale di Milano ha affermato l’inammissibilità della domanda autonoma del terzo intervenuto che sia stata formulata oltre i termini processuali di fissazione del thema decidendum, preferendo alla interpretazione consolidata dell’art. 268 c.p.c. offerta dalla Corte di Cassazione, una lettura “costituzionalmente orientata” della norma.

Per il Tribunale, infatti, “a fronte dell’ammissione di domande autonome degli intervenienti, alle altre parti coinvolte dovrebbe necessariamente essere assegnato un termine per difendersi, svolgere eccezioni o domande conseguenti all’intervento ed eventualmente chiamare in causa altri soggetti ex art.106 cpc. Ciò consentirebbe ulteriori interventi autonomi nei nuovi termini assegnati per rispettare il contraddittorio costituzionalmente garantito: interventi che comporterebbero, a loro volta, la necessità di concedere altri termini difensivi a tutela del contraddittorio. E così via, spostando sempre più in là il termine ultimo della precisazione delle conclusioni, in una spirale teoricamente senza fine: la legge, infatti, non consente al Giudice di distinguere tra gli interventi, ammettendone alcuni ed impedendone altri, purché sia rispettato il dettato dell’art.268 cpc, che non prevede alcuna autorizzazione per l’intervento volontario”.

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Studio Scarpellini Naj-Oleari & Associati

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