Cessione di ramo d’azienda e debiti della cedente: l’acquirente risponde in proporzione al valore del ramo ceduto

Il codice civile all’art. 2560, II comma, c.c. prevede che in caso di cessione dell’azienda, l’acquirente risponda in via solidale con il venditore per i debiti inerenti all’esercizio dell’azienda, se essi risultano iscritti nei libri contabili obbligatori. Si tratta di norma inderogabile, che quindi opera non solo indipendentemente dalla volontà delle parti della compravendita (venditore e acquirente), ma che non può essere evitata da queste ultime nemmeno se nel contratto viene pattuito il contrario o qualcosa di diverso. Più spesso di quanto non si immagini, infatti, capita di leggere claus
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