Il codice civile all’art. 2560, II comma, c.c. prevede che in caso di cessione dell’azienda, l’acquirente risponda in via solidale con il venditore per i debiti inerenti all’esercizio dell’azienda, se essi risultano iscritti nei libri contabili obbligatori. Si tratta di norma inderogabile, che quindi opera non solo indipendentemente dalla volontà delle parti della compravendita (venditore e acquirente), ma che non può essere evitata da queste ultime nemmeno se nel contratto viene pattuito il contrario o qualcosa di diverso. Più spesso di quanto non si immagini, infatti, capita di leggere claus