Il marchio nelle vendite online

Tutti i contratti di distribuzione devono rispettare le regole stabile dal Reg. (UE) 330/2010 relativo agli accordi verticali. In particolare, esso si applica agli “accordi verticali tra imprese riguardanti l’acquisto o la vendita di beni e servizi” ossia agli accordi conclusi tra operatori che si collocano ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione (es. accordi di distribuzione, fornitura e, dunque, anche al franchising) e sempre che le imprese non superino una determinata quota di mercato.
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