Anche i nomi dei gruppi di Facebook possono violare i marchi altrui

Con ordinanza del 19 Dicembre 2014 il Tribunale di Roma ha stabilito che i gruppi Facebook se usati nell’attività economica svolgono la funzione di segni distintivi atipici, con la conseguenza che le attività intese alla loro appropriazione e sfruttamento possono integrare un illecito concorrenziale e una violazione dei diritti sul marchio. Con tale pronuncia, i giudici romani ribadiscono un principio già espresso dal Tribunale di Torino di cui potete leggere un breve commento qui.
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